Vivere con un cane o un gatto in condominio è un diritto tutelato dalla legge. Ecco, in modo chiaro e aggiornato, cosa puoi fare, cosa non può imporre il condominio e quali sono le buone pratiche per una convivenza serena, utile anche a chi viaggia con animali e soggiorna in affitti brevi o case vacanza.
Con la riforma del condominio (L. 220/2012, in vigore dal 2013) è stato modificato l’art. 1138 del Codice civile: il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici. La tutela riguarda gli animali d’affezione (come cani e gatti). Restano esclusi animali pericolosi o specie vietate da leggi speciali (fauna selvatica, CITES, ecc.). Il diritto alla detenzione convive con altri diritti: sicurezza, igiene, quiete pubblica e decoro.
Non si può vietare in modo assoluto l’uso di ascensore e scale al tuo animale se quel passaggio è necessario. Mantieni il cane al tuo fianco con guinzaglio corto, evita di bloccare il passaggio, indossa la museruola se previsto da regolamento o richiesto per sicurezza. Per i gatti è consigliabile il trasportino. Pulisci subito in caso di necessità.
Se viaggi con il tuo pet e soggiorni in un condominio (B&B, case vacanza, affitti turistici) valgono le stesse regole. Scegli strutture pet-friendly e verifica eventuali indicazioni del proprietario: su portali come Vacanzeanimali.it puoi filtrare le strutture che accettano animali. Comunica sempre la presenza del tuo compagno a quattro zampe.
Non esiste un limite numerico generale per legge. Conta il rispetto di igiene, decoro e benessere degli animali. Alcuni Comuni possono prevedere indicazioni specifiche.
La norma condominiale riguarda il regolamento del condominio. In ambito privato, clausole contrattuali che limitano gli animali possono essere pattuite tra locatore e conduttore; verifica sempre il contratto e, in caso di dubbi, confrontati con un professionista o un’associazione di tutela.
La tutela riguarda gli animali domestici. Restano vietate specie pericolose o sottoposte a divieti specifici (fauna selvatica, CITES, ordinanze locali). Informati presso il tuo Comune e l’ASL veterinaria.
Queste informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono il parere legale.